Sanzioni previste per positività ad alcol e droghe
Vengono di seguito riportate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza, differenziate per grado alcolemico riscontrato, e per guida in stato psicofisico alterato correlato all’uso di sostanze.
Si evidenzia che, qualora un conducente risultasse positivo sia per alcol sia per droghe, la sanzione che gli verrà applicata sarà la somma delle sanzioni previste per la positività per alcol e per la positività per droghe.
| TASSO ALCOLEMICO | >0,5 e < 0,8 g/l |
|---|---|
| Ammenda | Da € 500 a € 2.000 |
| Sospensione patente | Da 3 a 6 mesi |
| Decurtazione punti | 10 punti |
| Arresto | No |
| Fermo | Si |
| TASSO ALCOLEMICO | >0,8 e < 1,5 g/l |
|---|---|
| Ammenda | Da € 800a € 3.200 |
| Sospensione patente | Da 6 a 12 mesi |
| Decurtazione punti | 10 punti |
| Arresto | Fino a 6 mesi |
| Fermo | Si |
| TASSO ALCOLEMICO | >1,5 g/l |
|---|---|
| Ammenda | Da € 1.500 a € 6.000 |
| Sospensione patente | Da 12 a 24 mesi |
| Decurtazione punti | 10 punti |
| Arresto | Da 3 a 12 mesi |
| Confisca veicolo | Confisca del veicolo con sentenza di condanna. Non si applica la confisca del veicolo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni. |